Art. 104.
(Procedimento in materia di liberazione anticipata).

      1. Sulla istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede, senza la presenza delle parti, con decreto, che è comunicato o notificato senza ritardo all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero.
      2. Avverso il decreto di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente

 

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per territorio. Il reclamo sospende la esecuzione del decreto, salvo che lo stesso non comporti la scarcerazione dell'interessato.
      3. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, come sostituito dalla presente legge. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.
      4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 105, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza, trattenendo le altre eventuali istanze.